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Abilitazione MePA “Servizi di Gestione dell’Energia”

Vuoi sapere come abilitarti al MePA acquistinretePA per offrire Servizi di Gestione dell’Energia? Beh, sei nel posto giusto. In questo articolo puoi apprendere quali servizi è possibile fornire e come abilitarsi al Mepa per i servizi energetici. Continua a leggere quest’articolo: Abilitazione MePA “Servizi di Gestione dell’Energia”.

La gestione energetica degli edifici pubblici sta vivendo un periodo di forte accelerazione della spesa da parte della Pubblica Amministrazione. Il MePA, grazie alla sua estrema flessibilità, ha contribuito più d’ogni altro strumento realizzato da Consip a soddisfare gli effettivi fabbisogni della Pubblica Amministrazione. Per i fornitori di servizi rientranti nella Gestione dell’Energia essere presenti sul MEPA risulta fondamentale per fornire tali servizi alla pubblica amministrazione.

Certificazione energetica (ape)

Il servizio di certificazione energetica è una procedura mirata alla produzione dell’APE (Attestato di Prestazione Energetica). Documento finalizzato alla valutazione della prestazione energetica degli edifici relativamente al riscaldamento, al raffrescamento, alla climatizzazione invernale o estiva, alla produzione di acqua calda sanitaria, alla ventilazione e all’illuminazione.

diagnosi energetica (de)

La DE è rivolta alle Amministrazioni che nell’ambito di un discorso di pianificazione energetica intendano:
· conoscere lo stato attuale degli usi energetici dell’edificio/ambiente di proprio possesso;
· individuare possibili interventi di ottimizzazione gestionale e di miglioramento della efficienza energetica al fine di ridurre i consumi di combustibile e di energia elettrica;
· valutare, in ottica costi benefici, la fattibilità e la convenienza di un intervento di miglioramento dell’efficienza energetica, anche attraverso l’uso di FER.

bill audit

La riduzione dei costi energetici non si raggiunge esclusivamente attraverso la riduzione dei consumi, ma anche tramite una serie di azioni inerenti l’aspetto contrattuale e l’analisi della fatturazione delle forniture energetiche.
Una di queste azioni (Bill Audit), semplice ed efficace, consiste nel controllo approfondito e sistematico delle fatture. Tale controllo viene spesso effettuato attraverso un modello in grado di acquisire le fatture (fino all’ordine delle migliaia).

E

ape - tipologia di immobili:

  • Scuole;
  • Uffici Pubblici
  • Per destinazioni d’uso E.1, E.3, E.4(1), E.4(2), E.6(2).

 

E

de - tipologie di immobili

  • Diagnosi Energetica per Scuole;
  • Diagnosi Energetica (DE) per Uffici;
  • Diagnosi Energetica per destinazioni d’uso E.1, E.3, E.4(1), E.4(2), E.6(2)

tipologia di bill audit:

  • Bill Audit Base;
  • Bill Audit completo di rivalsa

 L’abilitazione al MePa per i Servizi di Gestione Energetica.

Per la qualificazione energetica degli Edifici Pubblici,  le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di fornirsi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). Le procedure di acquisto che rientrano in questa categoria hanno ad oggetto:

  • Servizi Energetici ed affini;
  • Servizi di Gestione dell’energia;
  • servizi di consulenza in efficienza energetica.

Il conseguimento dell’Abilitazione, quindi, consente la partecipazione del Fornitore al Mercato Elettronico. L’importanza dell’abilitazione, permette di essere visibili ai Punti Ordinanti dei Soggetti Aggiudicatori, che potranno compiere acquisti di valore inferiore alle soglie di rilievo comunitario.

Vuoi sapere se hai i requisiti per abilitarti al Mepa, contattaci per una consulenza gratuita, veloce e professionale a info@vendereallapa.it

Requisiti di abilitazione per i fornitori.

Sono ammessi a richiedere l’abilitazione al Mercato Elettronico tutti gli operatori economici che possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e della normativa comunitaria in materia, fatto salvo quanto alcune eccezioni indicate nei capitolati pubblicati dalla Consip.

In particolare, i fornitori devono possedere i seguenti requisiti generali e di idonietà professionali:

Requisiti Generali:

  • A1) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
  • A2) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, ovvero presso i competenti ordini professionali, ovvero dichiarazione di svolgere attività professionale non organizzata in ordini o collegi ai sensi della legge n. 4/2013 per attività inerenti la/le Categoria/e di Abilitazione del  Capitolato d’Oneri per le quali viene richiesta l’Abilitazione, in conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
  • A3) non sussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001;
  • A4) ai sensi dell’art. 37 D.L. 78/2010 convertito dalla L. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010;
    A5) i requisiti di idoneità professionale, ove previsti, relativi a ciascuna delle Categorie di Abilitazione di cui al paragrafo 1, secondo quanto di seguito dettagliato:

Ai fini dell’abilitazione ai servizi di gestione dell’energia, il fornitore ha l’obbligo, inoltre, di pubblicare un catalogo dei servizi offerti, rispondente alle caratteristiche minime stabilite nei Capitolato Tecnico visionabile su acquistinretepa. Il fornitore, dovrà indicare almeno uno dei servizi previsti e dettagliati nel successivo capitolo relativo alle sottocategorie di abilitazione.

Titoli Autorizzativi.

La fornitura di servizi per la gestione dell’energia richiede, inoltre, il possesso di specifici titoli autorizzatori che dovrano essere dichiarati in fase di abilitazione e soggetti anch’essi a controllo obbligatorio in fase di aggiudicazione.

Informazioni Qualificanti per l’abilitazione al Mepa.

In fase di richiesta di abilitazione vengono richieste anche ulteriori informazioni utili alle stazioni appaltanti, nella selezione dei fornitori da invitare nelle trattative di acquisto. In particolare, possono essere richeste le seguenti informazioni qualificanti:

  • L’Area geografica d’interesse;
  • L’Area merceologica (sottocategorie) d’interesse;
  • Informazioni di caratteristiche economico-finanziarie;
    • Fatturato MEDIO annuo relativo alla prestazione di Servizi di “CERTIFICAZIONE ENERGETICA (APE)” realizzato negli ultimi 3 esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della Domanda di Abilitazione;
    • Fatturato MEDIO annuo relativo alla prestazione di Servizi di “DIAGNOSI ENERGETICA” realizzato negli ultimi 3 esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della Domanda di Abilitazione;
    • Fatturato MEDIO annuo relativo alla prestazione di Servizi di “BILL AUDIT” realizzato negli ultimi 3 esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della Domanda di Abilitazione
  • Caratteristiche delle qualificazioni tecnico-professionali;
  • Possesso di certificazioni.
    • · Possesso della certificazione di sicurezza delle informazioni ISO 27001
      · Possesso della certificazione ISO 9001
      · Possesso della Certificazione ISO 14001
      · Possesso della Certificazione SA8000
      · Possesso della Certificazione OHSAS 18001
      · Possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)
      · Possesso della Certificazione ISO 50001
      · Possesso della Certificazione UNI CEI 11352
      · Possesso della Certificazione UNI CEI 11339
      · Possesso della Certificazione UNI CEI EN 16427-5 “Competenze dell’auditor energetico”
      · Possesso della Certificazione ISO 14064-1

 Le sottocategorie per l’abilitazione degli operatori al Mepa

Le aziende del settore che intendono abilitarsi al Mepa, se in possesso dei requisiti richiesti e secondo le procedure di abilitazione previste dalla Consip, dovranno indicare in quale sottocategoria di servizi intendono operare.

La scelta può ricadere in una o più delle seguenti sottocategorie di servizi:

  • Sottocategoria 1: Servizi di Certificazione Energetica (APE)
  • Sottocategoria 2: Servizi di Diagnosi Energetica (DE)
  • Sottocategoria 3: Servizi di Bill Audit.

 

1. Servizi di Certificazione Energetica (APE)

Il servizio di certificazione energetica è una procedura mirata alla produzione dell’APE (Attestato di Prestazione Energetica), documento finalizzato alla valutazione della prestazione energetica degli edifici relativamente al riscaldamento, al raffrescamento, alla climatizzazione invernale o estiva, alla produzione di acqua calda sanitaria, alla ventilazione e all’illuminazione.
Attraverso l’APE si vuole perseguire una maggiore trasparenza del mercato e sensibilizzare i proprietari degli immobili verso i temi del risparmio energetico. I maggiori sforzi sono attesi in ambito pubblico dove nell’ottica di una maggiore sensibilizzazione collettiva sui temi ambientali vige, per edifici di metratura utile totale superiore ai 1000 m2, l’obbligo di affiggere l’APE o la Targa ad essa associata, in luogo facilmente visibile al pubblico. I fornitori, in possesso dei requisiti di abilitazione previsti per il rilascio dell’APE, a seguito di un sopralluogo presso la PA, finalizzato ad un’opportuna raccolta di dati sulla struttura edilizia e sugli impianti presenti, sono tenuti a redigere l’Attestato di Prestazione Energetica seguendo le specifiche normative previste. Nello svolgimento delle attività propedeutiche al rilascio della certificazione energetica si può anche tener conto delle indicazioni riportate nel rapporto tecnico UNI CEI/TR 11428.
Si sottolinea inoltre che, il calcolo della prestazione energetica degli edifici e degli impianti dovrà essere eseguito secondo le norme tecniche regionali; in caso di assenza di specifiche norme regionali il tecnico abilitato, comunque accreditato in uno degli elenchi regionali, deve svolgere il calcolo secondo le norme nazionali di riferimento indicate dal D.Lgs. n. 115/08, allegato III, articolo 1, comma 1 e s.m.i.
In caso di assenza di specifiche norme regionali il fornitore dovrà comunicare, all’Amministrazione Contraente, il software utilizzato per la stesura dell’APE e dare evidenza della rispondenza ai requisiti richiesti per lo stesso. Il nome del software utilizzato, la relativa versione e l’eventuale percentuale di scostamento (compresa nei limiti indicati dal D.Lgs. n. 115/08, allegato III, articolo 1, comma 2) del valore dell’indice di prestazione energetica calcolato con il software utilizzato, dal corrispondente valore calcolato con lo strumento nazionale di riferimento, dovranno essere sempre indicati sugli attestati di prestazione energetica rilasciati. La percentuale di scostamento viene definita secondo quanto indicato nel D.Lgs. n. 115/08, allegato III, articolo 1 commi 2, 3 e 4.

Certificazione Energetica per Scuole
Si intende una procedura di analisi per attestare le prestazioni energetiche di una Scuola in conformità alle prescrizioni del D.Lgs. n. 192 del 2005 e s.m.i. e del Decreto 26 giugno 2015.
È possibile procedere all’acquisto effettuando un Ordine Diretto solo per gli edifici scolastici per i quali risulta alla data di fornitura una superficie calpestabile non superiore ai 5.000 mq.

Certificazione Energetica per Uffici

E’ la procedura di analisi per attestare le prestazione energetica di un Ufficio in conformità alle prescrizioni del D.Lgs. n. 192 del 2005 e s.m.i. del Decreto 26 giugno 2015.
È possibile procedere con un Acquisto Diretto solo ed unicamente per uffici per i quali risulta alla data di fornitura una superficie calpestabile non superiore a 5.000 mq.

Certificazione Energetica per destinazioni d’uso E.1, E.3, E.4(1), E.4(2), E.6(2)
Per Certificazione energetica per sopradette destinazioni d’uso si intende una procedura di analisi per attestare le prestazione energetica di un ufficio in conformità alle prescrizioni del D.Lgs. n. 192 del 2005 e s.m.i. del Decreto 26 giugno 2015.
È possibile procedere con un Acquisto Diretto solo ed unicamente per edifici con destinazioni d’uso E.1, E.3, E.4(1), E.4(2), E.6(2) per i quali risulta alla data di fornitura una superficie calpestabile non superiore a 5.000 mq.

Le attività eseguite dall’Operatore Economico dovranno riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • il Sopralluogo;
  • Reperimento della documentazione e Redazione della Certificazione Energetica;
  • l’analisi dei candidati in termini di rispondenza alla mission ed ai valori aziendali.

2. I SERVIZI DI DIAGNOSI ENERGETICA.

La DE è rivolta alle Amministrazioni che nell’ambito di un discorso di pianificazione energetica intendano:

  •  conoscere lo stato attuale degli usi energetici dell’edificio/ambiente di proprio possesso;
  • individuare possibili interventi di ottimizzazione gestionale e di miglioramento della efficienza energetica al fine di ridurre i consumi di combustibile e di energia elettrica;
  • valutare, in ottica costi benefici, la fattibilità e la convenienza di un intervento di miglioramento dell’efficienza energetica, anche attraverso l’uso di FER.

In pratica, la DE è un’indagine preliminare (necessaria in qualsiasi intervento in materia di riduzione dei consumi energetici) in grado di valutare come l’energia viene consumata, trasformata e distribuita all’interno di una struttura. In tale contesto la DE, con l’obiettivo della riduzione dei consumi di combustibile e di energia elettrica, deve rilevare tutte le cause di eventuali sprechi dovuti a inefficienze gestionali e/o individuare possibili interventi di miglioramento dell’efficienza energetica con modifica/sostituzione delle tecnologie.
La DE si colloca nella fase di monitoraggio propedeutica a interventi di miglioramento dell’efficienza energetica, ovvero nella fase di individuazione di una ripartizione in usi finali dei consumi. Attraverso la DE deve essere possibile avere conoscenza documentata del sistema edificio-impianto in termini di consistenza, prestazioni, consumi, dati, indicatori energetici e modalità di utilizzo dell’energia (non sono qui obbligatorie, bensì opzionali, analisi approfondite degli impianti che comportino relazioni specifiche comprensive non solo della descrizione dettagliata delle apparecchiature in termini di tipologia, caratteristiche tecniche, stato d’uso e stato manutentivo, ma anche di verifiche di conformità alle norme vigenti in termine di sicurezza, antinfortunistica, impatto ambientale).
Con la DE deve essere possibile stabilire in anticipo se un intervento individuato possa risultare fattibile e conveniente, sia dal punto di vista tecnico che economico, quindi la procedura di DE di un edificio/impianto comprende una valutazione dei possibili interventi di risparmio da eseguire andando, in tal senso, oltre la fase di monitoraggio. Pertanto una DE integra dati raccolti a tavolino (bollette energetiche, censimenti, documentazioni progettuali edili/impiantistiche, ecc.) con quelli individuabili in campo (a seguito di sopralluoghi tecnici) e/o con strumenti di calcolo (elaborazione di un modello matematico dell’edificio), attraverso cui individuare e analizzare
interventi di ottimizzazione gestionale e/o di riqualificazione energetica dell’edificio.

Nel rispetto delle linee guida della UNI TR 11428, il documento di diagnosi deve possedere requisiti di “completezza”, “attendibilità” in termini di acquisizione di dati, “tracciabilità” per l’identificazione ed utilizzo di un inventario energetico, “utilità” nell’identificazione e valutazione sotto il profilo costi/benefici degli interventi e “verificabilità” del conseguimento dei miglioramenti di efficienza risultanti dalla applicazione degli interventi proposti.
Il servizio si suddivide quindi in più fasi:
1) Raccolta di informazioni preliminari (tra cui le bollette energetiche per un periodo significativo) al fine di effettuare un’analisi energetica iniziale (consumi e fabbisogni energetici, tipologia dei processi produttivi);
2) Sopralluogo finalizzato all’analisi energetica interna ai processi in essere (utilizzo e gestione dell’energia), con eventuali rilievi e misurazioni in sito;
3) Eventuale erogazione di servizi opzionali;

4) Elaborazione dei dati raccolti, confronto con benchmarking e predisposizione del rapporto finale della DE;
5) Individuazione delle aree di possibile intervento;
6) Valutazione preliminare di fattibilità tecnico-economica.

Organizzativamente la procedura può essere sintetizzata in 2 macro-fasi:
1) la raccolta, la registrazione e l’organizzazione di tutti i dati di consumo e i parametri energetici caratteristici della struttura oggetto di indagine. Tali dati vengono acquisiti attraverso le evidenze documentali presenti presso la struttura (quali bollette, planimetrie, manuali d’uso e manutenzione degli impianti, orari di lavoro, ecc.) e attraverso misurazioni dirette effettuate nel corso di appositi sopralluoghi tecnici;
2) il materiale raccolto viene organizzato ed analizzato all’interno di un documento, nel quale vengono descritti da un punto di vista tecnico ed economico i principali interventi di ottimizzazione gestionale e/o di miglioramento dell’efficienza energetica necessari al miglioramento delle performance energetiche della struttura.

Gli interventi vengono riportati secondo criteri di merito tecnico ed economico e generalmente si distinguono in:

  • interventi di facile adozione, con buona redditività perché relativi ad apparecchiature in funzione molte ore all’anno, che comportano risparmi medi, ma significativi;
  • interventi che necessitano di studi di fattibilità e di investimenti importanti. Queste azioni sono di più difficile individuazione, hanno oneri ben più elevati ma, se ben progettati e realizzati, garantiscono risparmi che influiscono significativamente sul rapporto spesa energetica e sugli altri indicatori di efficienza energetica.

Il fornitore è tenuto a nominare un REDE che coordina con il committente lo svolgimento delle attività. I tecnici incaricati coordinati dal REDE condurranno l’indagine servendosi di appropriata strumentazione. Di seguito si riporta un elenco non esaustivo della strumentazione che il REDE, in funzione dei rilevamenti strumentali offerti, può utilizzare nell’eseguire le misurazioni:
• stazione microclimatica interna o misuratori termoigrometrici (temperatura – umidità – velocità dell’aria);
• Analizzatori per misura delle potenze/energie elettriche (analizzatori di rete, pinza amperometrica, ecc.);
• Termocamera (immagine all’infrarosso che descrive la temperatura delle superfici) per analisi dell’involucro edilizio;
• Termoflussimetro;
• Luxmetro (valutazione illuminotecnica);
• Dati climatici storici da siti internet (ARPA, ecc.);
• Strumenti fotografici.

Diagnosi Energetica per Scuole
Si riferisce ad una procedura di analisi energetica effettuata con l’ausilio di strumentazione tecnica per attestare le prestazioni termiche dell’edificio, degli impianti di riscaldamento e raffrescamento, di produzione di ACS (acqua calda sanitaria) e degli impianti elettrici (illuminazione e forza motrice) di una scuola.

È possibile procedere con un Acquisto Diretto solo ed unicamente per edifici scolastici per i quali risulta alla data di fornitura una superficie calpestabile non superiore ai 3.500 mq.

Diagnosi Energetica (DE) per Uffici
Per DE per Uffici si intende una procedura di analisi energetica effettuata con l’ausilio di strumentazione tecnica per attestare le prestazioni termiche dell’edificio, degli impianti di riscaldamento e raffrescamento, di produzione di ACS (acqua calda sanitaria), degli impianti elettrici (illuminazione e forza motrice) e dei carichi comuni presenti in un ufficio.
È possibile procedere con un Acquisto Diretto solo ed unicamente per uffici per i quali risulta alla data di fornitura una superficie calpestabile inferiore a 3.500 mq.

Diagnosi Energetica per destinazioni d’uso E.1, E.3, E.4(1), E.4(2), E.6(2)i
La DE per destinazioni d’uso E.1, E.3, E.4(1), E.4(2), E.6(2) si intende una procedura di analisi energetica effettuata con l’ausilio di strumentazione tecnica per attestare le prestazioni termiche dell’edificio, degli impianti di riscaldamento e raffrescamento, di produzione di ACS (acqua calda sanitaria), degli impianti elettrici (illuminazione e forza motrice) e dei carichi comuni presenti in un edificio con destinazione d’uso E.1, E.3, E.4(1), E.4(2), E.6(2).
È possibile procedere con un Acquisto Diretto solo ed unicamente per edifici con destinazioni d’uso E.1, E.3, E.4(1), E.4(2), E.6(2) per i quali risulta alla data di fornitura una superficie calpestabile inferiore a 3.500 mq.

 I servizi rientratnti in questa sottocategoria, devono riguardano le attività connesse alle procedure pubbliche di selezione del personale effettuate mediante prove concorsuali strutturate.

Le predetti servizi di DE dovranno includere, sinteticamente, le seguenti attività:

  • Sopralluogo;
  • Esecuzione Della Diagnosi Energetica
  • Esecuzione Della Diagnosi Energetica Elaborazione Diagnosi Energetica E Dell’attestato Di Prestazione
    Energetica;
  • Svolgimento dei servizi opzionali.

3. SERVIZI DI BILL AUDIT.

La riduzione dei costi energetici non si raggiunge esclusivamente attraverso la riduzione dei consumi, ma anche tramite una serie di azioni inerenti l’aspetto contrattuale e l’analisi della fatturazione delle forniture energetiche.
Una di queste azioni (Bill Audit), semplice ed efficace, consiste nel controllo approfondito e sistematico delle fatture. Tale controllo viene spesso effettuato attraverso un modello in grado di acquisire le fatture (fino all’ordine delle migliaia).
Il servizio di Bill Audit, a seguito dell’acquisizione e tabulazione delle fatture, prevede oltre ad un’analisi dei consumi e dei costi unitari, anche un’analisi complessiva volta:
· ad aumentare la consapevolezza dell’utente sui principali driver dei contratti delle utility energetiche;
· a consentire la pianificazione delle eventuali azioni di rivalsa nei riguardi del Venditore;
· a rinegoziare i proprio contratti di approvvigionamento.

Il servizio previsto nel capitolato tecnico è finalizzato a far conoscere all’Amministrazione l’entità e la profilazione del proprio consumo di energia elettrica e gas naturale, nonché l’effettivo costo nel tempo. L’attività è svolta sulla base dell’analisi dei documenti fiscali (bollette, fatture ecc.) e NON prevede strumenti, apparati e sistemi di misura diretta del consumo (né al contatore né per singola).
Le analisi condotte oltre a mettere in risalto l’eventuale differenza tra consumi/costi effettivi e fatturati, sono anche il punto di partenza di possibili interventi di efficienza energetica finalizzati a contenere i consumi.
Il Servizio di Bill Audit comprende le seguenti macroattività:
· Analisi del prezzo fatturato dal fornitore rispetto al contratto;
· Verifica dell’entità delle singole componenti del prezzo unitario;
· Esame della congruità delle imposte rispetto alla normativa vigente.
Il Fornitore inoltre dovrà garantire la conformità dei Servizi oggetto di abilitazione alle normative indicate nei paragrafi relativi alle caratteristiche specifiche del Metaprodotto.
L’Amministrazione deve inviare al Fornitore tutta la documentazione utile al fine di garantire una corretta esecuzione del Bill Audit  come esplicitata nel capitolato tecnico alla voce  “Raccolta Dati Di Fatturazione”.

 

 

Ricapitolando.

Per i servizi elencati in questo articolo, le pubbliche amministrazioni dovranno procedere all’acquisto solo tramite il Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione (MePA). Le imprese interessate a fornire tali prestazioni alla P.A., dovranno necessariamente essere abilitati in qualità di fornitori sul MePA.

Puoi scriverci per eventuali richieste, commenti o assistenza all’abilitazione Mepa.

Scrivici a info@vendereallapa.it,

indicando il presente bando.

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